Un mese di tempo per mettersi in regola ed aderire ai vantaggi economici assicurati dalla manovra di rottamazione-quinquies, saldando così le pendenze aperte per mancati pagamenti di sanzioni e bollo nei confronti della pubblica amministrazione, sia centrale che periferica.
Scatta da oggi la fase operativa: infatti, dopo l’inserimento sul sito dell’Agenzia dei prospetti delle cartelle rottamabili dei tributi di Comuni, Regioni e altri enti locali affidati a Agenzia delle Entrate-Riscossione (quelli che hanno aderito sono circa 1.500) con gli importi delle somme dovute per la definizione agevolata, dal 16 ottobre è possibile presentare la domanda di adesione per sola via telematica (collegandosi al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it), sfruttando una finestre operativa che sarà attiva fino al 15 dicembre.
La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, mentre vengono cancellati gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora e l’aggio; per le sanzioni amministrative relative a violazioni al Codice della Strada non sono da corrispondere le somme dovute per interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
È possibile richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, e accedendo nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”.
Va ricordato che la rottamazione-quinquies non riguarda i tributi locali gestiti in proprio tramite riscossione diretta, o affidati a concessionari privati, per i quali la legge di bilancio 2026 ha specificato la possibilità per gli enti territoriali di emanare apposite delibere e regolamenti per una definizione agevolata autonoma gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.
Formalizzata la richiesta di adesione alla rottamazione-quinqies, la procedura prevede che entro le successive 12 ore il sistema procederà ad inviare una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare entro cinque giorni il prospetto informativo; in alternativa, lo stesso può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form presente nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)” e allegando la documentazione di riconoscimento.
In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, sempre entro cinque giorni, il prospetto informativo.
Nell’area riservata il servizio proporrà in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con possibilità di selezionare quelli da inserire nella richiesta: è richiesto di indicare se si intende pagare in un’unica soluzione o a rate, ricordando che la legge prevede, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
In alternativa, la richiesta di adesione potrà essere presentata attraverso il servizio nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento; nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies- enti territoriali)” si potrà compilare la domanda inserendo i numeri identificativi delle cartelle di pagamento che si vogliono includere nella richiesta, la soluzione scelta per il pagamento e un indirizzo e-mail dove andrà inviata la ricevuta di presentazione.
L’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata sarà comunicata ai diretti interessati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 28 febbraio 2027; nel caso di pagamento in unica soluzione, la scadenza prevista è del 31 marzo 2027; per i pagamento frazioni, è previsto un massimo di 54 rate bimestrali, di identico ammontare.
Ultimo dettaglio, ma molto importante: la definizione agevolata verrà considerata inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano di ammortamento.