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Divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo: il reato è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. È la stretta introdotta dal decreto legge sulla sicurezza all’esame del Consiglio dei ministri di oggi, come si legge in una scheda di sintesi del provvedimento. Si prevede anche il «divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri», in questo caso punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Per entrambi i reati, il prefetto può applicare sanzioni amministrative accessorie: la sospensione fino a un anno della patente di guida e della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria competente e al questore. Se i fatti sono commessi da un minorenne, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro a carico di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Fermo di prevenzione nei cortei e trattenimento fino a 12 ore
«Viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali (…) sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche». È quanto prevede l’articolo 7 comma 2 della scheda di sintesi della nuova bozza del decreto sicurezza, che riguarda il capitolo sul «fermo di prevenzione». Tale eventualità – si legge ancora nel testo della bozza – riguarda comunque «specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni».
Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarà disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall’attentato per finalità terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell’ordine, sanitari o arbitri: è quanto prevede una scheda di sintesi del decreto sicurezza, il cui esame è previsto nel Consiglio dei ministri di oggi. Il questore, secondo la scheda, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto.
Divieto di partecipazione a manifestazioni e obbligo di firma
«Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del ministro della giustizia del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro». È quanto prevedono gli articoli 12 e 13 della scheda di sintesi della nuova bozza del decreto sicurezza.
Nuove procedure per il pubblico ministero e garanzie difensive
Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto il fermo preventivo «è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni (…) ordina il rilascio della persona accompagnata». È quanto si legge nel testo della più recente bozza del dl sicurezza, in merito al fermo preventivo di 12 ore per le persone ritenute pericolose ai cortei o con precedenti specifici. «Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto», si legge ancora nel testo.
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