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Se il “ragionevole dubbio” diventa “certezza”, facciamo appello alla logica matematica

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Antonio Albanese fondatore e direttore di Falling in law scrive un bellissimo intervento intitolato “Il diritto nello specchio del cinema, da Charlie Chaplin a Clint Eastwood”. Questo l’incipit: «Nel volume Arte del diritto, pubblicato nel Dopoguerra (1948), Francesco Carnelutti affermava che “teorico perfetto sarebbe colui la cui teoria fosse vivificata dalla piena e completa conoscenza di tutta la pratica attività giuridica”, sottolineando l’importanza di un approccio che coniughi diritto e realtà umana. … Seguendo la lezione di Carnelutti, anche il cinema diventa un laboratorio per comprendere come il diritto si applichi nella vita reale. La relazione tra diritto e cinema non si limita alla rappresentazione giuridica all’interno delle opere cinematografiche, ma si estende alla possibilità di utilizzare il cinema come strumento per approfondire concetti chiave della disciplina giuridica, come… la presunzione d’innocenza…».
Così Albanese segue la tracce di alcuni film particolarmente significativi nell’esame delle dinamiche interne ai procedimenti giudiziari e in particolare al tema della presunzione di innocenza e del ragionevole dubbio. Ne cito soltanto due: La parola ai giurati (1957), capolavoro di Sidney Lumet, e “Fino a prova contraria” (1999), bellissima pellicola di Clint Eastwood. Film che ho rivisto da poco. E che mi hanno spinto a chiedermi brutalmente che cosa sia il ragionevole dubbio. Quando sia possibile determinarne la sussistenza. E, ancor più, se e quanto esso debba o meno ritenersi un elemento oggettivo o piuttosto soltanto fortemente soggettivo. E voglio fare qualche considerazione da uomo della strada intorno a ciò . Mettendo in conto le reprimende o , quel che è peggio, l’ilarità degli operatori del diritto di professione a seguito dei miei ragionamenti. Che altro non pretendono di essere che considerazioni laiche.
Nel processo penale, a quel che capisco, il ragionevole dubbio è un principio fondamentale che dovrebbe essere alla base della valutazione delle prove e della decisione del giudice o della giuria per dichiarare o meno colpevole un imputato. In sostanza riecheggia il vecchio principio “in dubbio pro reo” esaltato in ambito illuminista e del quale Cesare Beccaria fa un pilastro nella sua opera fondamentale “Dei delitti e delle pene”. Se vi sono ragionevoli dubbi intorno alla colpevolezza di un uomo lo si manda assolto perché è preferibile avere un colpevole fuori dal carcere che un innocente in carcere. E l’aggettivo “ragionevole” vuol servire a scongiurare eccessi innocentisti di segno contrario. Ebbene mi domando nel caso in cui un collegio di giudici togati e/o popolari arrivi alla conclusione che vi è un “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza di un imputato mandandolo assolto, se è “ragionevole” (oltre che equo) poter ribaltare l’esito del verdetto in un processo successivo condannando l’imputato.
Ciò in mancanza di solidi elementi innovativi a carico dell’inquisito. In altri termini se un collegio giudicante rileva la sussistenza di un “ragionevole dubbio” non si dovrebbe ritenerlo un dato assodato e pertanto non rinnovare proprio il dibattimento? E ciò proprio perché si parla di dubbio. I motivi che provocano il “ragionevole dubbio” possono mai dissolversi, senza fatti nuovi di grande rilievo, lasciando spazio alla certezza assoluta? In sostanza, estremizzando, se un collegio rileva il “ragionevole dubbio” e dieci lo negano resta incombente il dubbio. E quindi occorre sentenziare pro reo. Ciò a meno che non si ritenga che quello del “ragionevole dubbio” sia un parametro in re ipsa esclusivamente soggettivo. Convincimento a seguito del quale la presa d’atto del “ragionevole dubbio” diventerebbe un pleonastico ammennicolo da poter spazzare via con disinvoltura. Tesi questa francamente per molti aspetti preoccupante.
In altri termini il riconoscimento del “ragionevole dubbio” dovrebbe forse costituire una sorta di esito di un incidente probatorio e, in mancanza di elementi di prova fortemente innovativi, considerato un dato acquisito. Lasciando aperta la possibilità di revisione del verdetto nel caso in cui emergano in seguito nuove e solide prove. Quello che mi lascia attonito è l’idea che un dubbio possa trasformarsi in certezza a parità di elementi in campo. Si può anche razionalmente obiettare che la nozione di “ragionevole dubbio” è talmente eterea da non poter fondare su tale principio l’amministrazione della giustizia. E di conseguenza non riconoscergli concretezza oggettiva ma bensì considerarlo una sorta di disposizione cultural-psicologica soggettiva. Variabile quindi da consesso a consesso. Ma su questa posizione è indispensabile, prima di considerarla fattualmente esistente, proporre ogni possibile cautela. La strada di trascurare un principio illuministico, sul quale si è fondato per due o tre secoli l’esercizio nel diritto, rappresenterebbe una strada dalle conseguenze potenziali devastanti. Certamente nella Città del sole si arriverebbe a definire un metodo quantitativo per stabilire la sussistenza del ragionevole dubbio. Ma questo nella Città del sole. Nella realtà purtroppo ciò appare arduo. Certo potrebbe tornare utile in alcuni casi l’utilizzazione del calcolo delle probabilità per fissare una qualche soglia obiettiva. Il 30, 40, 50 ….%. Ma questa è una strada impervia e scivolosa. Coinvolge il rapporto complesso tra logica, matematica e diritto. E allora mi fermo qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Se il “ragionevole dubbio” diventa “certezza”, facciamo appello alla logica matematica

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Antonio Albanese fondatore e direttore di Falling in law scrive un bellissimo intervento intitolato “Il diritto nello specchio del cinema, da Charlie Chaplin a Clint Eastwood”. Questo l’incipit: «Nel volume Arte del diritto, pubblicato nel Dopoguerra (1948), Francesco Carnelutti affermava che “teorico perfetto sarebbe colui la cui teoria fosse vivificata dalla piena e completa conoscenza di tutta la pratica attività giuridica”, sottolineando l’importanza di un approccio che coniughi diritto e realtà umana. … Seguendo la lezione di Carnelutti, anche il cinema diventa un laboratorio per comprendere come il diritto si applichi nella vita reale. La relazione tra diritto e cinema non si limita alla rappresentazione giuridica all’interno delle opere cinematografiche, ma si estende alla possibilità di utilizzare il cinema come strumento per approfondire concetti chiave della disciplina giuridica, come… la presunzione d’innocenza…».
Così Albanese segue la tracce di alcuni film particolarmente significativi nell’esame delle dinamiche interne ai procedimenti giudiziari e in particolare al tema della presunzione di innocenza e del ragionevole dubbio. Ne cito soltanto due: La parola ai giurati (1957), capolavoro di Sidney Lumet, e “Fino a prova contraria” (1999), bellissima pellicola di Clint Eastwood. Film che ho rivisto da poco. E che mi hanno spinto a chiedermi brutalmente che cosa sia il ragionevole dubbio. Quando sia possibile determinarne la sussistenza. E, ancor più, se e quanto esso debba o meno ritenersi un elemento oggettivo o piuttosto soltanto fortemente soggettivo. E voglio fare qualche considerazione da uomo della strada intorno a ciò . Mettendo in conto le reprimende o , quel che è peggio, l’ilarità degli operatori del diritto di professione a seguito dei miei ragionamenti. Che altro non pretendono di essere che considerazioni laiche.
Nel processo penale, a quel che capisco, il ragionevole dubbio è un principio fondamentale che dovrebbe essere alla base della valutazione delle prove e della decisione del giudice o della giuria per dichiarare o meno colpevole un imputato. In sostanza riecheggia il vecchio principio “in dubbio pro reo” esaltato in ambito illuminista e del quale Cesare Beccaria fa un pilastro nella sua opera fondamentale “Dei delitti e delle pene”. Se vi sono ragionevoli dubbi intorno alla colpevolezza di un uomo lo si manda assolto perché è preferibile avere un colpevole fuori dal carcere che un innocente in carcere. E l’aggettivo “ragionevole” vuol servire a scongiurare eccessi innocentisti di segno contrario. Ebbene mi domando nel caso in cui un collegio di giudici togati e/o popolari arrivi alla conclusione che vi è un “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza di un imputato mandandolo assolto, se è “ragionevole” (oltre che equo) poter ribaltare l’esito del verdetto in un processo successivo condannando l’imputato.
Ciò in mancanza di solidi elementi innovativi a carico dell’inquisito. In altri termini se un collegio giudicante rileva la sussistenza di un “ragionevole dubbio” non si dovrebbe ritenerlo un dato assodato e pertanto non rinnovare proprio il dibattimento? E ciò proprio perché si parla di dubbio. I motivi che provocano il “ragionevole dubbio” possono mai dissolversi, senza fatti nuovi di grande rilievo, lasciando spazio alla certezza assoluta? In sostanza, estremizzando, se un collegio rileva il “ragionevole dubbio” e dieci lo negano resta incombente il dubbio. E quindi occorre sentenziare pro reo. Ciò a meno che non si ritenga che quello del “ragionevole dubbio” sia un parametro in re ipsa esclusivamente soggettivo. Convincimento a seguito del quale la presa d’atto del “ragionevole dubbio” diventerebbe un pleonastico ammennicolo da poter spazzare via con disinvoltura. Tesi questa francamente per molti aspetti preoccupante.
In altri termini il riconoscimento del “ragionevole dubbio” dovrebbe forse costituire una sorta di esito di un incidente probatorio e, in mancanza di elementi di prova fortemente innovativi, considerato un dato acquisito. Lasciando aperta la possibilità di revisione del verdetto nel caso in cui emergano in seguito nuove e solide prove. Quello che mi lascia attonito è l’idea che un dubbio possa trasformarsi in certezza a parità di elementi in campo. Si può anche razionalmente obiettare che la nozione di “ragionevole dubbio” è talmente eterea da non poter fondare su tale principio l’amministrazione della giustizia. E di conseguenza non riconoscergli concretezza oggettiva ma bensì considerarlo una sorta di disposizione cultural-psicologica soggettiva. Variabile quindi da consesso a consesso. Ma su questa posizione è indispensabile, prima di considerarla fattualmente esistente, proporre ogni possibile cautela. La strada di trascurare un principio illuministico, sul quale si è fondato per due o tre secoli l’esercizio nel diritto, rappresenterebbe una strada dalle conseguenze potenziali devastanti. Certamente nella Città del sole si arriverebbe a definire un metodo quantitativo per stabilire la sussistenza del ragionevole dubbio. Ma questo nella Città del sole. Nella realtà purtroppo ciò appare arduo. Certo potrebbe tornare utile in alcuni casi l’utilizzazione del calcolo delle probabilità per fissare una qualche soglia obiettiva. Il 30, 40, 50 ….%. Ma questa è una strada impervia e scivolosa. Coinvolge il rapporto complesso tra logica, matematica e diritto. E allora mi fermo qui.
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