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Reiterazione dei contratti a tempo determinato illegittima per un docente di religione a Macerata
Macerata, 6 febbraio 2026 – Vent’anni di supplenze, poi la condanna: il tribunale di Macerata boccia la scuola e riconosce l’illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato di un docente di religione, condannando il ministero al risarcimento del danno: dieci mensilità dell’ultima retribuzione, oltre interessi e differenze stipendiali.
Precario da 20 anni
La sentenza illustra una precarizzazione protratta per oltre due decenni, fino al 2023, giudicata contraria al diritto europeo, costituzionale e nazionale. Secondo quanto ricostruito in sentenza, il docente ha prestato servizio ininterrottamente dall’anno scolastico 2001/2002 al 2024/2025, con incarichi annuali rinnovati senza soluzione di continuità, soprattutto al liceo classico Leopardi di Macerata, dove ha lavorato stabilmente dal 2006 in poi. Contratti formalmente legittimi, ma sostanzialmente utilizzati per coprire esigenze permanenti, senza l’indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge. Una prassi che, secondo il tribunale, supera il limite consentito e integra un abuso nella reiterazione dei rapporti a termine.
La sentenza
Il giudice richiama un quadro giurisprudenziale ormai consolidato: Corte di Giustizia Ue, Corte Costituzionale e Cassazione concordano nel ritenere che la scuola non possa usare il contratto a termine come soluzione strutturale. La sentenza evidenzia, tra l’altro, che l’amministrazione non ha dimostrato esigenze temporanee o eccezionali tali da legittimare una precarietà ventennale. Da qui la dichiarazione di illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti a partire dal quarto anno consecutivo. Il tribunale chiarisce che nel pubblico impiego la sanzione per l’abuso non è la trasformazione automatica del contratto, perché resta il principio del concorso pubblico. Ma questo non significa impunità. In questo caso, considerate la durata (20 anni di abuso) e la gravità della precarizzazione, la quantificazione viene fissata in 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale. Oltre a ciò, il ministero viene condannato a pagare le differenze retributive maturate (con esclusione del solo blocco economico del 2013); versare gli interessi legali e rimborsare parte delle spese processuali.
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