Autovelox, guerra sulle sentenze: il Comune di Lecce ora vuole impugnare

Autovelox, guerra sulle sentenze: il Comune di Lecce ora vuole impugnare

Ieri in commissione discussione su altri due debiti fuori bilancio dovuti a decisioni del giudice di pace in favore degli automobilisti

Autovelox, guerra sulle sentenze: il Comune di Lecce ora vuole impugnare
di Roberta GRASSI
4 Minuti di Lettura
giovedì 18 dicembre 2025, 05:00

Le sentenze di annullamento dei verbali per eccesso di velocità emessi sulla base dei rilevamenti degli autovelox della Tangenziale Est, nel caso in cui la questione sia la consueta – quella legata al discorso autorizzazione/omologazione -, saranno impugnate dal Comune di Lecce a valutare sarà il giudice civile in veste di giudice di secondo grado. I verbali in questione sono alcune decine, ma la questione non è numerica, è per lo più di principio. Le decisioni dei giudici di pace ad ogni modo sono di diversa tipologia, il principio fissato non è unico. Il fatto che il Comune appelli (va ricordato che le cause hanno un costo), potendosi per altro affidare ad avvocati interni, funge anche da deterrente per eventuali azioni pretestuose. E fa sì che la questione connessa ai dispositivi fissi che, come noto, sono autorizzati dal prefetto che valuta la pericolosità delle strade e in tutta la provincia sono stati nettamente ridotti possa essere affrontata, più approfonditamente.
È di ieri l’ultima discussione in Commissione Bilancio: tema una variazione necessaria per due sentenze recenti. Il giudice di pace ha infatti annullato le multe destinate ad automobilisti che avrebbero superato il limite di novanta chilometri orari sulla Tangenziale Est e il Comune deve pagare, oppure opporsi e andare avanti nei termini stabiliti. Ieri il debito fuori bilancio è passato in commissione il cui presidente ha assunto l’impegno di convocare l’avvocatura comunale alla prossima occasione. 

Il dibattito

Come noto il dibattito sugli autovelox è nazionale.

Ci sono sentenze specifiche, che riguardano le modalità di rilevazione delle infrazioni. Ma per la gran parte la questione è la solita. Non basta che l’autovelox sia autorizzato, deve essere omologato secondo la Cassazione. E a quanto risulta i due dispositivi sulla Tangenziale lo sono. In uno degli ultimi casi caso il Comune condannato al pagamento di 350 euro per spese legali. Il ricorrente aveva contestato la validità della rilevazione, eccependo l’omessa omologazione dello strumento. La giudice ha accolto l’opposizione, rilevando che il Comune non aveva dimostrato la regolare omologazione dell’autovelox e che le modifiche normative recenti non possono sostituire quella ministeriale. La sentenza richiamava la giurisprudenza consolidata secondo cui, per accertare le violazioni dei limiti di velocità, l’autovelox deve essere omologato, poiché solo così si garantisce la correttezza dello strumento e la legittimità del verbale. La giudice di pace aveva quindi annullato il verbale e condannato il Comune a corrispondere 350 euro per spese legali. Dal centrosinistra avevano chiesto la disattivazione degli autovelox, fino a quando la questione giuridica non fosse stata pacificamente accertata. Nessuna intenzione di farlo, da parte del Comune, che invece annuncia battaglia. 

I due autovelox bidirezionali entrati in funzione il 1° ottobre 2024, sanzionano chi supera i 90 km/h: nel loro primo anno di attività sono state 19.505 le multe notificate, per un totale di 1.347.472,53 euro di proventi, che la legge obbliga a reinvestire in sicurezza stradale. È anche emerso, però da altri dati che gli stessi autovelox bidirezionali lungo la Tangenziale Est riducono gli incidenti stradali del 30% e solo l’1,6% dei verbali dei 7.149 verbali elevati in 273 giorni (da ottobre 2024 a giugno 2025) è stato impugnato presso i giudici di pace. 
Dibattito aperto, dunque, con giurisprudenza della Cassazione: «È illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 c. 6 C.d.S., trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 Reg. C.d.S., di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Ieri in commissione discussione su altri due debiti fuori bilancio dovuti a decisioni del giudice di pace in favore degli automobilisti

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giovedì 18 dicembre 2025, 05:00

Le sentenze di annullamento dei verbali per eccesso di velocità emessi sulla base dei rilevamenti degli autovelox della Tangenziale Est, nel caso in cui la questione sia la consueta – quella legata al discorso autorizzazione/omologazione -, saranno impugnate dal Comune di Lecce a valutare sarà il giudice civile in veste di giudice di secondo grado. I verbali in questione sono alcune decine, ma la questione non è numerica, è per lo più di principio. Le decisioni dei giudici di pace ad ogni modo sono di diversa tipologia, il principio fissato non è unico. Il fatto che il Comune appelli (va ricordato che le cause hanno un costo), potendosi per altro affidare ad avvocati interni, funge anche da deterrente per eventuali azioni pretestuose. E fa sì che la questione connessa ai dispositivi fissi che, come noto, sono autorizzati dal prefetto che valuta la pericolosità delle strade e in tutta la provincia sono stati nettamente ridotti possa essere affrontata, più approfonditamente.
È di ieri l’ultima discussione in Commissione Bilancio: tema una variazione necessaria per due sentenze recenti. Il giudice di pace ha infatti annullato le multe destinate ad automobilisti che avrebbero superato il limite di novanta chilometri orari sulla Tangenziale Est e il Comune deve pagare, oppure opporsi e andare avanti nei termini stabiliti. Ieri il debito fuori bilancio è passato in commissione il cui presidente ha assunto l’impegno di convocare l’avvocatura comunale alla prossima occasione. 

Il dibattito

Come noto il dibattito sugli autovelox è nazionale.

Ci sono sentenze specifiche, che riguardano le modalità di rilevazione delle infrazioni. Ma per la gran parte la questione è la solita. Non basta che l’autovelox sia autorizzato, deve essere omologato secondo la Cassazione. E a quanto risulta i due dispositivi sulla Tangenziale lo sono. In uno degli ultimi casi caso il Comune condannato al pagamento di 350 euro per spese legali. Il ricorrente aveva contestato la validità della rilevazione, eccependo l’omessa omologazione dello strumento. La giudice ha accolto l’opposizione, rilevando che il Comune non aveva dimostrato la regolare omologazione dell’autovelox e che le modifiche normative recenti non possono sostituire quella ministeriale. La sentenza richiamava la giurisprudenza consolidata secondo cui, per accertare le violazioni dei limiti di velocità, l’autovelox deve essere omologato, poiché solo così si garantisce la correttezza dello strumento e la legittimità del verbale. La giudice di pace aveva quindi annullato il verbale e condannato il Comune a corrispondere 350 euro per spese legali. Dal centrosinistra avevano chiesto la disattivazione degli autovelox, fino a quando la questione giuridica non fosse stata pacificamente accertata. Nessuna intenzione di farlo, da parte del Comune, che invece annuncia battaglia. 

I due autovelox bidirezionali entrati in funzione il 1° ottobre 2024, sanzionano chi supera i 90 km/h: nel loro primo anno di attività sono state 19.505 le multe notificate, per un totale di 1.347.472,53 euro di proventi, che la legge obbliga a reinvestire in sicurezza stradale. È anche emerso, però da altri dati che gli stessi autovelox bidirezionali lungo la Tangenziale Est riducono gli incidenti stradali del 30% e solo l’1,6% dei verbali dei 7.149 verbali elevati in 273 giorni (da ottobre 2024 a giugno 2025) è stato impugnato presso i giudici di pace. 
Dibattito aperto, dunque, con giurisprudenza della Cassazione: «È illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 c. 6 C.d.S., trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 Reg. C.d.S., di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse». 

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