Come l’assegno ordinario, anche quello delle pensioni di reversibilità (riconosciuto – entro determinati limiti – ai familiari superstiti in caso di decesso del pensionato) nel 2026 vede gli importi adeguati alla rivalutazione dell’1.4% (indice provvisorio).
Pensioni reversibilità, le nuove soglie dei tagli
Ma, contestualmente agli aumenti, per la pensione di reversibilità scattano delle riduzioni se il reddito annuo del beneficiario supera determinate soglie. Soglie che sono stabilite in base al trattamento minimo Inps che a sua volta subisce variazioni dovute alla perequazione.
Nello specifico, nel 2026 il trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi è salito 611,85 euro mensili, ovvero 7.954,05 euro annui.
Dunque l’aumento nominale previsto con la rivalutazioni può essere neutralizzato dalle riduzioni se il reddito personale del beneficiario supera le soglie aggiornate. Vediamo quali sono.
I tagli
La normativa prevede che la pensione di reversibilità sia ridotta di specifiche percentuali in base al reddito del beneficiario, secondo il seguente schema:
- Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo: -25 per cento dell’importo
- Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo: -40 per cento dell’importo
- Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo: -50 per cento dell’importo
Di conseguenza, stando al valore 2026 del trattamento minimo, ecco quali sono le soglie di reddito per le quali scattano le riduzioni:
- nessuna riduzione fino a 23.862,15 euro annui;
- riduzione del 25% oltre 23.862,15 euro e fino a 31.816,20 euro annui;
- riduzione del 40% oltre 31.816,20 euro e fino a 39.770,25 euro annui;
- riduzione del 50% oltre 39.770,25 euro annui.
Chi ha diritto alla reversibilità
L’importo della pensione ai superstiti è pari a una quota percentuale della pensione già liquidata o spettante all’assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.
Se gli aventi diritto sono soltanto i figli, o i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.
Gli eventuali tagli per il superamento delle soglie di reddito di cui la preedente scheda si applica a questi importi.
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