Bonus sicurezza 2026, a chi spetta e per quali lavori può essere richiesto

Nel 2026 torna un incentivo fiscale pensato per sostenere chi vuole rendere più sicura la propria abitazione. Il cosiddetto “bonus sicurezza” non è un contributo diretto erogato in denaro, ma una detrazione Irpef che consente di recuperare parte delle spese sostenute in dichiarazione dei redditi. L’agevolazione è inserita nell’ambito più ampio del bonus ristrutturazioni, una misura che da anni accompagna i lavori nelle case.

Per gli immobili da adibire ad abitazione principale la percentuale di detrazione è pari al 50% delle spese, mentre per gli altri immobili si applica una percentuale più bassa, pari al 36%. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di uguale importo, che si sottraggono dall’imposta lorda dovuta al fisco nell’arco di dieci anni.

 

Chi può beneficiare del bonus sicurezza

Non tutti possono usufruire automaticamente dell’agevolazione: è necessario sostenere effettivamente la spesa e avere un titolo valido sull’immobile interessato dai lavori. In concreto, possono beneficiarne i proprietari e i nudi proprietari, così come coloro che detengono un diritto reale di godimento sull’abitazione, come usufrutto, uso o superficie.

Anche gli inquilini e gli assegnatari in comodato possono accedere alla detrazione, purché abbiano il consenso del proprietario e sostengano le spese di tasca propria. Possono ottenere il bonus anche i soci di cooperative di abitazione, familiari conviventi o conviventi di fatto che sostengono le spese documentate e intestate a loro nome, nonché gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano tra i beni strumentali o merce dell’attività.

 

Pagamenti e adempimenti necessari

Per poter godere della detrazione fiscale è fondamentale rispettare alcune regole formali. Il pagamento dei lavori deve avvenire esclusivamente con strumenti tracciabili, nello specifico tramite bonifico parlante, sia bancario sia postale, in cui siano indicati la causale normativa con riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del beneficiario e la partita Iva o codice fiscale dell’impresa che esegue l’intervento. Non sono ammessi pagamenti in contanti, assegni, bonifici ordinari o tramite carte di credito per questo tipo di agevolazione, e qualsiasi documento mancante o non correttamente compilato può compromettere la possibilità di usufruire della detrazione.

 

Quali lavori e interventi rientrano nel bonus

Il beneficio riguarda una serie di interventi finalizzati a incrementare la sicurezza degli immobili, ma con criteri precisi. Sono agevolabili, ad esempio, l’installazione di una porta blindata all’ingresso, il montaggio di grate di sicurezza alle finestre o ai balconi, la realizzazione di recinzioni murarie o cancellate, la sostituzione di serrature o spioncini, l’installazione di vetri antisfondamento o di sistemi di videosorveglianza fissati stabilmente e collegati a un impianto.

Ciò che non rientra nell’agevolazione fiscale sono invece le spese per servizi non direttamente integrati nell’immobile, come contratti con istituti di vigilanza, l’acquisto di telecamere o sistemi antifurto portatili non installati stabilmente, o dispositivi di sicurezza che non comportano modifiche strutturali all’abitazione. Anche le porte interne rinforzate, se non svolgono una funzione di sicurezza verso l’esterno, non sono considerate ammissibili.

 

Documentazione da conservare e accorgimenti

Accedere al bonus sicurezza richiede di raccogliere e conservare tutta una serie di documenti che attestino l’effettiva esecuzione dei lavori e la regolarità dei pagamenti. Tra questi rientrano le fatture dettagliate emesse dall’impresa esecutrice, copie dei bonifici parlanti e, se necessari, documenti tecnici come la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia degli interventi e la data di inizio dei lavori. Per alcune situazioni particolari, come quando la spesa è sostenuta da un convivente non proprietario, può essere richiesta documentazione aggiuntiva, ad esempio una prova di convivenza.

Non è richiesta, a differenza di altri bonus edilizi, una comunicazione preventiva all’Enea per gli interventi di sicurezza se questi non comportano anche un risparmio energetico certificabile. Tutta la documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni, corrispondenti al periodo in cui si ripartisce la detrazione.

Source URL: http://corriereadriatico.it/economia/news/bonus_sicurezza_2026_chi_spetta_lavori_richiesta_last_news_oggi-9307227.html


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