Con la legge di Bilancio 2026 cambia in modo significativo la disciplina del congedo parentale, ampliando i diritti dei genitori lavoratori dipendenti.
La novità principale riguarda l’estensione del periodo entro il quale è possibile usufruire del congedo: il limite massimo passa da 12 a 14 anni di età del figlio.
La modifica, come spiega l’Inps, aggiorna gli articoli del Testo unico sulla maternità e paternità, che regola durata, limiti e modalità di fruizione del congedo parentale.
Nascita, adozione e affidamento: cosa cambia
In caso di nascita di un figlio, il congedo parentale potrà ora essere utilizzato entro i primi 14 anni di vita del minore. Il periodo decorre:
- dalla fine del congedo di maternità per la madre lavoratrice dipendente;
- dalla data di nascita del figlio per il padre lavoratore dipendente.
Per le adozioni e gli affidamenti, il congedo parentale potrà essere fruito entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite della maggiore età: non sarà quindi possibile utilizzarlo oltre il compimento dei 18 anni.
Solo i lavoratori dipendenti
È importante chiarire che l’estensione a 14 anni riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. Restano invece invariati i limiti per le altre categorie:
- per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS (ad esempio collaboratori e professionisti senza cassa), il congedo parentale resta fruibile entro i primi 12 anni di vita del figlio, oppure entro 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- per i lavoratori autonomi, il diritto continua a essere limitato al primo anno di vita del figlio o al primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Decorrenza delle nuove regole
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza:
- per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi il precedente limite dei 12 anni;
- dal 1° gennaio 2026, i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto 14 anni (o per i quali non siano trascorsi 14 anni dall’ingresso in famiglia) possono richiedere il congedo secondo i limiti individuali e di coppia già previsti dalla normativa vigente.
Restano infatti invariati i tetti massimi complessivi di congedo spettanti a ciascun genitore e alla coppia, così come la disciplina dell’indennità economica.
Domande di congedo: aggiornata la procedura INPS
A seguito delle modifiche normative, l’INPS ha aggiornato l’8 gennaio 2026 la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”, disponibile sul sito istituzionale. È questo il canale che i lavoratori dipendenti devono utilizzare per presentare la domanda di congedo parentale.
Dal momento dell’aggiornamento, le domande possono essere presentate direttamente secondo i nuovi limiti temporali introdotti dalla legge di Bilancio.
Per i genitori che, tra il 1° gennaio 2026 e l’8 gennaio 2026, non abbiano potuto presentare la domanda in via preventiva a causa dell’assenza della procedura aggiornata, l’INPS consente la presentazione successiva della richiesta, anche per periodi di congedo già fruiti.
In fase di istruttoria, le sedi territoriali dell’Istituto dovranno tenere conto dell’oggettiva impossibilità, per gli interessati, di presentare tempestivamente la domanda, evitando penalizzazioni o rigetti legati a tale ritardo.
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