Dipendente resta incinta e viene licenziata: il giudice la fa riassumere
Il giudice ha anche disposto un’indennità pari a circa 1500 lordi dal giorno del licenziamento fino quello dell’effettivo rientro al lavoro
martedì 9 dicembre 2025di Gianluca Amadori

VENEZIA Era rimasta incinta e, quando il suo datore di lavoro lo venne a sapere, scattò il licenziamento, motivato con il mancato superamento del periodo di prova.
Ma per il Tribunale di Venezia quel provvedimento è illegittimo e la dipendente deve essere reintegrata in servizio ricevendo un’indennità pari a circa 1500 lordi dal giorno del licenziamento fino quello dell’effettivo rientro al lavoro.
La sentenza, emessa dalla giudice Margherita Bortolaso, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Maria Isabella Fiorio e Lorenza Bergamo per conto della giovane dipendente di un negozio che, nel centro storico di Venezia, si occupa della vendita di cannabis e di prodotti alimentari preconfezionati a base di cannabis.
SENZA CONTRATTO SCRITTO
La lavoratrice era stata assunta nel luglio del 2024 prestando servizio prima in un punto vendita di Sorrento e, dal mese di novembre, in quello di Venezia. Attività svolta , in assenza di sottoscrizione di alcun contratto. Ed è proprio sulla mancanza di un contratto scritto che si basa la decisione del Tribunale. «Per essere validamente apposto il termine deve risultare espressamente dallo stesso contratto di lavoro o da altro documento sottoscritto dalle parti, non essendo sufficiente rinvenire la clausola di durata nella semplice corrispondenza ovvero nell’indicazione, nella busta paga, della data di cessazione del rapporto», si legge nella sentenza, nella quale viene citata ampia giurisprudenza di Cassazione in merito.
«La violazione dell’obbligo della forma scritta comporta l’inesistenza del termine e la nullità del patto di prova, con la conseguenza che il rapporto è da considerarsi, sin dall’originaria assunzione un ordinario e stabile rapporto di lavoro a tempo indeterminato – prosegue la giudice – Da ciò l’ulteriore conseguenza dell’ illegittimità del recesso datoriale disposto dalla datrice di lavoro unilateralmente per mancato superamento del periodo di prova, oltretutto nullo ex art.54, comma 5, del D.lgs. 151/2001 siccome irrogato in costanza dello stato di gravidanza della lavoratrice».
La sentenza potrà essere impugnata in appello, ma nel frattempo è provvisoriamente esecutiva.
Ultimo aggiornamento: 18:37
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Source URL: http://ilgazzettino.it/nordest/venezia/dipendente_incinta_licenziata_giudice_riassumere-9234614.html











