Miteni sapeva di inquinare. E ha continuato a produrre Pfas prima, e poi anche GenX e C604, per anni, allo scopo di guadagnare senza curarsi delle conseguenze ambientali e per la salute pubblica. È questa, in estrema sintesi, la ragione per la quale il 26 giugno scorso la Corte d’Assise di Vicenza ha condannato 11 fra manager e vertici della società fallita di Trissino, e delle multinazionali Icig e Mitsubishi, a complessivi 141 anni di reclusione; 4 gli assolti. In 2.062 pagine la giuria popolare, presieduta da Antonella Crea (giudice a latere Chiara Cuzzi), ha spiegato perché ha accolto dopo 134 udienze e anni di processo la ricostruzione della procura con i pubblici ministeri Paolo Fietta e Hans Roderich Blattner, disponendo anche risarcimenti da decine di milioni di euro.
La sentenza
La procura aveva formulato 6 capi di imputazione: avvelenamento doloso delle acque, disastro doloso innominato, gestione di rifiuti non autorizzata (andato in prescrizione), inquinamento ambientale, illecito amministrativo e bancarotta per falso in bilancio. Per i giapponesi Maki Osoda 11 anni di reclusione; Naoyuki Kimura 16 anni; Yuji Suetsune 16 anni. Per i tedeschi Patrick Fritz Hendrik Schnitzer e Achim Georg Riemann 17 anni, per Martin Leitgeb 4 anni e 6 mesi; per l’olandese Alexander Nicolaas Smit 16 anni mentre per l’irlandese Brian Anthony Mc Glynn 17 anni e 6 mesi; per Antonio Alfiero Nardone 6 anni e 4 mesi, Luigi Guarracino 17 anni, Davide Drusian 2 anni e 8 mesi. Sono invece andati assolti Kenji Ito, Mario Fabris, Mauro Cognolato e Mario Mistrorigo.
La conoscenza dell’inquinamento
Uno dei punti centrali, secondo la Corte, era che gli imputati sapevano che i Pfas inquinavano: almeno dal 2009. La scoperta di Arpav invece risale al 2013. All’epoca i Pfas non erano normati: «Il diritto ambientale della prevenzione della tutela – scrivono i giudici – non si esaurisce con la disciplina sulle bonifiche, ma è molto più articolato e completo, in quanto per le sostanze non normate vieta tassativamente la loro immissione significativa e misurabile nell’ambiente dove prima queste non c’erano e ne impone la drastica e totale rimozione». Eppure Miteni, che disponeva di un quadro informativo dettagliato sulla contaminazione del sito e delle acque di falda, non rinunciò a produrre: non si trattò di una sottovalutazione, ma di una scelta precisa.
Il principio di precauzione
Per i giudici, l’attività industriale nonostante un quadro critico non venne mai fermata; eppure, Miteni avrebbe potuto sospendere quanto meno le produzioni più pericolose in base al principio di precauzione, per evitare che la contaminazione si aggravasse. Pur in assenza, come rimarcato dalle difese, di certezze scientifiche assolute, era necessario tutelarsi. Di qui il concetto di “dolo eventuale”: a Trissino accettarono il rischio di inquinare, e se ne assunsero le conseguenze. Non solo: per la giuria popolare molte informazioni vennero «occultate» dagli imputati, che ne fornirono, ad inquirenti ed enti di controllo, solo alcune. Un «occultamento sistematico», mentre ad esempio la barriera idraulica dimostrava la consapevolezza del problema ambientale.
Il movente economico
La Corte sostiene che Miteni, avendo soprasseduto ad attivare bonifiche e quelle misure necessarie per la messa in sicurezza del sito industriale, ha avuto «un risparmio di spesa significativo. I costi necessari per affrontare seriamente l’inquinamento sarebbero stati ingenti e avrebbero inciso pesantemente sui bilanci. La scelta di non intervenire viene quindi letta anche come una decisione orientata alla convenienza economica». Il profitto diventa così un movente che rafforza la gravità dei comportamenti contestati.
Le nuove sostanze: GenX e C6O4
Una volta messi fuori produzione i Pfas a catena lunga, come Pfoa e Pfos, Miteni ha iniziato ad occuparsi di nuove molecole, come GenX e C6O4, e lo ha fatto «in una fase in cui il sito era già gravemente compromesso». La Corte sottolinea che queste produzioni «non avvengono in un momento iniziale o sperimentale, ma quando l’inquinamento da Pfas storici è già noto e documentato». Produrre nuove molecole in quel contesto «significa aggravare consapevolmente il rischio ambientale. Non si tratta di attività marginali, ma di produzioni strutturate, inserite nella strategia industriale dell’azienda». Questo passaggio rafforza ulteriormente il giudizio di dolo, mostrando come le scelte aziendali abbiano reiterato e ampliato il rischio. Fra l’altro, con le nuove produzioni si allunga ulteriormente il tempo in cui vengono portate avanti le condotte contestate (fino al fallimento della società nel 2018), capaci di causare un inquinamento su larga scala che coinvolge le acque sotterranee delle province di Vicenza, Verona e Padova, con rischi per la salute pubblica che stanno emergendo studio dopo studio. «Il disastro – scrivono i giudici – si è consumato nel 2013, momento in cui l’evento ha raggiunto l’apice, il massimo della sua gravità, sebbene i suoi effetti siano proseguiti ben oltre e siano ancora in corso».
Le difese
Detto che la sentenza impone ai condannati «il recupero e, dove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi» prima dell’inquinamento, le difese (con gli avv. Lageard, Scuto, Furin, Grotto, Marocco, Costabile, Cammarata e Nobili) contestano l’impostazione dei giudici a partire dal fatto che gli imputati fossero a conoscenza dei rischi ambientali. Scontato, pertanto, il ricorso in Appello a Venezia.
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