{"id":2125902,"date":"2026-09-03T09:33:32","date_gmt":"2026-09-03T06:33:32","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=2125902"},"modified":"2026-09-03T09:33:32","modified_gmt":"2026-09-03T06:33:32","slug":"bollo-auto-e-moto-ecco-cosa-cambia-davvero-dal-2026-al-2028","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=2125902","title":{"rendered":"Bollo auto e moto, ecco cosa cambia davvero dal 2026 al 2028"},"content":{"rendered":"<div class=\"atxt atxt--first \" id=\"part-1652240\">\n<p><span class=\"atxt-dropcap\">I<\/span>l bollo cambia pelle, ma non tutto insieme. Con il <strong>decreto legislativo 7 agosto 2026<\/strong>, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l&#8217;11 agosto, il legislatore ha messo mano a <strong>diversi aspetti<\/strong> della tassa automobilistica nell&#8217;ambito della riforma del federalismo fiscale regionale. Il provvedimento tocca automobilisti e motociclisti, ma <strong>con un&#8217;entrata in vigore scaglionata su tre date diverse<\/strong>, che vale la pena tenere ben distinte per non fare confusione.<\/p>\n<p><strong>Le novit\u00e0 gi\u00e0 operative dal 12 agosto 2026<\/strong><\/p>\n<p>La <strong>prima tranche di modifiche \u00e8 gi\u00e0 realt\u00e0<\/strong>. Cambia innanzitutto il criterio con cui si individua la Regione a cui versare il bollo: da <strong>ora si guarda alla residenza anagrafica del proprietario del veicolo, non pi\u00f9 alla targa<\/strong>. Una differenza che pu\u00f2 avere un peso concreto per chi si \u00e8 trasferito di recente e rischia di pagare all&#8217;ente sbagliato.<\/p>\n<p>Le Regioni, inoltre, possono ora prevedere uno <strong>sconto fino al 20% sulle aliquote per chi sceglie l&#8217;addebito diretto permanente su conto corrente<\/strong> bancario o postale. Attenzione per\u00f2: non si tratta di un automatismo. <strong>Serve una legge regionale<\/strong> (o un regolamento per gli enti locali) che introduca concretamente la riduzione, quindi conviene sempre verificare se la propria Regione ha gi\u00e0 recepito la possibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Arriva anche una boccata d&#8217;ossigeno per <strong>chi ha debiti pregressi: la rateizzazione pu\u00f2 ora estendersi fino a 72 rate<\/strong>. E viene messo nero su bianco un principio gi\u00e0 affermato dalla Corte costituzionale:<strong> il fermo amministrativo non esonera dal pagamento del bollo<\/strong>. Il veicolo bloccato non pu\u00f2 circolare, ma la tassa resta comunque dovuta finch\u00e9 il mezzo rimane soggetto al tributo \u2014 un dettaglio che vale sia per le auto sia per le moto.<\/p>\n<p><strong>Vendere la moto o l&#8217;auto a un commerciante non basta pi\u00f9 a liberarsi del bollo<\/strong><\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 un punto della riforma che riguarda da vicino chi vende un mezzo usato attraverso un concessionario o un rivenditore professionale, e che merita attenzione perch\u00e9 smentisce una convinzione diffusa. <strong>Consegnare il veicolo al commerciante<\/strong>, rilasciare una procura speciale alla vendita o esibire semplicemente la fattura di cessione <strong>non \u00e8 sufficiente a interrompere l&#8217;obbligo di pagare il bollo<\/strong>: ci\u00f2 che conta, ai fini fiscali, \u00e8 soltanto la trascrizione della cessione al Pubblico Registro Automobilistico. Se questa avviene entro 60 giorni dalla vendita, l&#8217;obbligo si interrompe a partire dal periodo tributario successivo a quello in cui \u00e8 avvenuta la cessione. Se invece la trascrizione arriva oltre quel termine, il vecchio proprietario pu\u00f2 essere chiamato a pagare il bollo fino al momento dell&#8217;effettiva registrazione al PRA, anche se nel frattempo non \u00e8 pi\u00f9 lui a possedere il mezzo. Una precisazione pensata anche per alleggerire la burocrazia degli <strong>operatori del settore, che non dovranno pi\u00f9 compilare l&#8217;elenco quadrimestrale<\/strong> con i dettagli di proprietari e contratti di vendita.<\/p>\n<p><strong>Cosa succede dal 1\u00b0 gennaio 2027<\/strong><\/p>\n<p>La seconda fase riguarda soprattutto il <strong>noleggio a lungo termine senza conducente. <\/strong>Dal prossimo anno <strong>sar\u00e0 l&#8217;utilizzatore del veicolo, e non pi\u00f9 la societ\u00e0 di noleggio<\/strong>, a essere <strong>responsabile del pagamento del bollo<\/strong> fino alla scadenza del contratto \u2014 un meccanismo che avvicina questa formula a quella gi\u00e0 prevista per il leasing finanziario. La norma si applica ai <strong>contratti stipulati dal 1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>, ma anche a quelli precedenti che vengono prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026, oltre ai contratti firmati prima del 2027 la cui consegna del mezzo avviene dopo quella data. Cambia di conseguenza anche la Regione beneficiaria del gettito, che sar\u00e0 quella di residenza dell&#8217;utilizzatore e non pi\u00f9 quella della sede della societ\u00e0 proprietaria.<\/p>\n<p>Sempre dal 2027, le eventuali esenzioni decise dalle Regioni non potranno pi\u00f9 riguardare il <strong>superbollo<\/strong>, che rester\u00e0 quindi dovuto anche nei territori pi\u00f9 generosi con le agevolazioni.<\/p>\n<p><strong>Il cambiamento pi\u00f9 visibile: dal 2028 bollo legato all&#8217;immatricolazione<\/strong><\/p>\n<p>La modifica probabilmente pi\u00f9 percepibile dagli automobilisti e dai motociclisti arriver\u00e0 per\u00f2 solo dal <strong>1\u00b0 gennaio 2028, quando entrer\u00e0 in vigore la nuova cadenza annuale legata al mese di immatricolazione del veicolo<\/strong>. In pratica, la tassa sar\u00e0 riferita a dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione e andr\u00e0 pagata ogni anno in un&#8217;unica soluzione. Per chi possiede oggi un veicolo gi\u00e0 immatricolato, per\u00f2, non ci saranno spostamenti automatici della scadenza abituale.<\/p>\n<p><strong>Le regole specifiche per le moto<\/strong><\/p>\n<p>Sul fronte dei motocicli, il decreto interviene anche sulle <strong>tabelle utilizzate per il calcolo della tassa<\/strong>, aggiornandole per tenere conto delle omologazioni Euro 3 e superiori. Non si tratta per\u00f2 di un aumento generalizzato: l&#8217;importo effettivo dipende sempre dalla Regione di appartenenza e dalle caratteristiche del singolo mezzo, quindi per sapere quanto si dovr\u00e0 versare resta indispensabile fare riferimento alle <strong>regole applicate localmente.<\/strong> Confermata anche per le due ruote la linea sul fermo amministrativo e sulla cessione a operatori professionali, esattamente come per le auto.<\/p>\n<p>Restano <strong>invariate<\/strong>, per ora, <strong>le esenzioni gi\u00e0 note: le moto e le auto con pi\u00f9 di trent&#8217;anni <\/strong>dalla costruzione<strong> non sono soggette al bollo<\/strong> (salvo uso professionale), mentre elettriche e ibride plug-in continuano a beneficiare delle agevolazioni temporanee previste dalle normative vigenti. \u00c8 infine prevista la creazione di un <strong>Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA), gestito dal PRA, <\/strong>pensato per uniformare e semplificare la gestione del tributo su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il bollo cambia pelle, ma non tutto insieme. 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