{"id":1759560,"date":"2026-02-06T06:12:55","date_gmt":"2026-02-06T03:12:55","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1759560"},"modified":"2026-02-06T06:12:55","modified_gmt":"2026-02-06T03:12:55","slug":"la-caccia-si-puo-vietare-nei-terreni-privati-anche-per-motivi-etici-la-svolta-del-consiglio-di-stato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1759560","title":{"rendered":"La caccia si pu\u00f2 vietare nei terreni privati anche per motivi etici: la svolta del Consiglio di Stato"},"content":{"rendered":"<p>[analyse_image type=&#8221;featured&#8221; src=&#8221;https:\/\/www.repstatic.it\/content\/contenthub\/img\/2026\/02\/06\/071523077-0a76d7b4-c470-4ac8-a33d-1cde01743693.jpg&#8221;]<\/p>\n<div class=\"articleBody\" data-key=\"articleBody\">Nel dibattito tra diritto di propriet\u00e0, pianificazione venatoria e sensibilit\u00e0 etica dei cittadini arriva un principio destinato a fare scuola. Il Consiglio di Stato ha stabilito che anche motivazioni morali possono giustificare il divieto di attivit\u00e0 venatoria su un terreno privato.<br \/>\nUn caso che fa scuola<br \/>\nLa pronuncia n. 895\/2026 nasce dal ricorso promosso da Lndc Animal Protection e Animal Liberation contro il rigetto, da parte della Regione Emilia-Romagna, di una richiesta di esclusione di un terreno privato dai piani faunistici-venatori presentata da una cittadina di Riolo Terme che per ragioni etiche non voleva che si cacciasse sui suoi terreni.<br \/>\nSecondo la Regione, queste motivazioni non erano valide per chiedere tale esclusione e cos\u00ec la proprietaria si era vista rifiutare la domanda sulla base di questa interpretazione restrittiva.<br \/>\nDi fronte a questo diniego, le associazioni avevano dapprima impugnato la decisione davanti al Tar regionale ma, dopo un esito sfavorevole, avevano portato la questione davanti al Consiglio di Stato, il massimo organo della giustizia amministrativa.<br \/>\nChe cosa ha stabilito il Consiglio di Stato<br \/>\nCome spiega Lndc Animal Liberation in una nota, il Consiglio di Stato ha ribaltato completamente la sentenza di primo grado, affermando che la normativa nazionale ed europea non impedisce ai proprietari di presentare istanze etiche o morali per ottenere la sottrazione dei propri fondi dall\u2019attivit\u00e0 venatoria prevista nei piani faunistici e che le Regioni non possono fissare elenchi restrittivi di motivi accettabili per escludere un terreno: ci\u00f2 costituirebbe un\u2019inammissibile restrizione alla libert\u00e0 di scelta dei proprietari. Inoltre, considerato che il divieto di caccia richiesto per motivi etici non deve ostacolare l\u2019attuazione degli obiettivi generali di pianificazione venatoria, in caso di diniego da parte delle Amministrazioni per incompatibilit\u00e0 con la pianificazione faunistica, la motivazione deve essere puntuale, concreta e specifica, fondata su dati reali e verificabili, e non su semplici affermazioni di principio o su ragioni generiche o astratte.<br \/>\nQuesta interpretazione giuridica segna un precedente significativo: se in passato i motivi citati per escludere un terreno dalla caccia erano tipicamente di carattere ambientale, agricolo o legati alla sicurezza, oggi si riconosce che anche ragioni etiche personali, come il rifiuto morale dell\u2019uccisione di animali, possono essere considerate valide alla stregua degli altri motivi.<br \/>\nUn passo significativo nel dibattito sulla caccia<br \/>\nLa sentenza del Consiglio di Stato sembra esprimere una crescente attenzione verso le sensibilit\u00e0 etiche e la tutela degli animali, dell\u2019ambiente e dei diritti individuali: un riconoscimento di civilt\u00e0 giuridica che riflette un cambiamento culturale in atto nella societ\u00e0.<br \/>\nIn Italia, la legge n. 157\/1992 disciplina la protezione della fauna e l\u2019attivit\u00e0 venatoria, stabilendo criteri generali e lasciando agli enti regionali la definizione operativa dei piani faunistici. Tradizionalmente questa normativa, insieme al richiamo all\u2019articolo 842 del Codice civile, ha consentito ai cacciatori l\u2019accesso ai fondi privati non recintati. La nuova sentenza, per\u00f2, afferma che le regole non possono ignorare le convinzioni etiche dei cittadini proprietari, se queste sono espresse con strumenti previsti dall\u2019ordinamento.<br \/>\nLa soddisfazione dei legali<br \/>\n\u201cSi tratta di un passaggio decisivo, che riafferma il principio di legalit\u00e0, limita l\u2019arbitrariet\u00e0 dei processi decisionali delle amministrazioni regionali e riconosce pienamente il diritto dei cittadini a non subire sui propri terreni lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 come la caccia, se \u00e8 in contrasto con le proprie convinzioni etiche\u201d, commentano soddisfatti gli avvocati Michele Pezone e Paolo Letrari che hanno curato il ricorso per Lndc Animal Protection. \u201cLa sentenza fa anche riferimento alla giurisprudenza europea in materia di diritti umani e rappresenta un importante passo avanti verso una visione pi\u00f9 moderna, rispettosa e consapevole del rapporto tra esseri umani, animali e ambiente\u201d.<\/div>\n<p>[analyse_source url=&#8221;https:\/\/www.lastampa.it\/la-zampa\/2026\/02\/06\/news\/caccia_vietata_motivi_etici_terreno-425142011\/&#8221;]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[analyse_image type=&#8221;featured&#8221; src=&#8221;https:\/\/www.repstatic.it\/content\/contenthub\/img\/2026\/02\/06\/071523077-0a76d7b4-c470-4ac8-a33d-1cde01743693.jpg&#8221;] Nel dibattito tra diritto di propriet\u00e0, pianificazione venatoria e sensibilit\u00e0 etica dei cittadini arriva un principio destinato a fare scuola. 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