{"id":1749475,"date":"2026-02-04T15:08:58","date_gmt":"2026-02-04T12:08:58","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1749475"},"modified":"2026-02-04T15:08:58","modified_gmt":"2026-02-04T12:08:58","slug":"la-prescrizione-salva-damato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1749475","title":{"rendered":"La prescrizione salva D&#8217;Amato"},"content":{"rendered":"<p>[analyse_image type=&#8221;featured&#8221; src=&#8221;https:\/\/www.ciociariaoggi.it\/resizer\/600\/315\/true\/2026_02_04\/Screenshot_2026-02-04_alle_16.26.42-1770217553176.png&#8211;la_prescrizione_salva_d_amato.png?1770217554425&#8243;]<\/p>\n<p role=\"heading\" class=\"text \">Zone<\/p>\n<p role=\"heading\" class=\"text \">Tutti i comuni<\/p>\n<div class=\"testo_articolo testo testoResize\">\n<p>La condanna c\u2019era stata, nera su bianco, e aveva fatto rumore. Ma ora quella pagina \u00e8 stata formalmente chiusa dal tempo. La <strong>Corte dei Conti d\u2019Appello<\/strong> ha infatti dichiarato prescritta l\u2019azione di responsabilit\u00e0 erariale nei confronti di Alessio D\u2019Amato, ex assessore regionale alla Sanit\u00e0 del Lazio, annullando la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a risarcire 275.000 euro alla Regione.<\/p>\n<p>La decisione \u00e8 contenuta nella sentenza depositata dopo l\u2019udienza del 29 ottobre 2025, con cui la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale ha accolto gli appelli presentati da <strong>D\u2019Amato<\/strong> e dagli altri coimputati, riformando integralmente il verdetto del 1\u00b0 settembre 2022. La chiusura del procedimento non arriva per un\u2019assoluzione nel merito, ma per intervenuta prescrizione, ritenuta maturata ben prima della notifica dell\u2019atto interruttivo da parte della Procura contabile. Le motivazioni sono state pubblicate a fine gennaio.<\/p>\n<p><strong>La vicenda e la condanna<\/strong><\/p>\n<p>I fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2005 e il 2008, quando alla <strong>Fondazione Italia-Amazzonia Onlus<\/strong>, riconducibile allo stesso D\u2019Amato, furono assegnati contributi regionali per complessivi 275 mila euro. Secondo la ricostruzione accolta in primo grado, quelle risorse \u2013 formalmente destinate a progetti culturali e di ricerca sulle popolazioni amazzoniche \u2013 sarebbero state utilizzate in modo difforme dalle finalit\u00e0 pubbliche, finendo per sostenere attivit\u00e0 politiche e di propaganda elettorale.<br \/>La Corte dei Conti del Lazio, con la sentenza del 2022, aveva ritenuto sussistente un danno erariale, condannando D\u2019Amato, insieme a Barbara Concutelli ed Egidio Schiavetti, alla restituzione delle somme, ravvisando una gestione delle risorse \u00abin spregio all\u2019interesse pubblico\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Il nodo della prescrizione<\/strong><\/p>\n<p>In Appello, per\u00f2, il quadro cambia radicalmente. Il <strong>Collegio<\/strong> ha ritenuto fondato il motivo preliminare sollevato dalle difese: il termine quinquennale di prescrizione dell\u2019azione contabile era gi\u00e0 decorso al momento della notifica dell\u2019invito a dedurre, avvenuta tra il 1\u00b0 e il 2 febbraio 2021.<\/p>\n<p>Secondo i giudici, non sussiste alcun occultamento doloso del danno tale da far slittare in avanti il dies a quo. La documentazione relativa ai <strong>finanziamenti<\/strong>, infatti, era nella piena disponibilit\u00e0 della Regione Lazio gi\u00e0 all\u2019epoca delle erogazioni. Di conseguenza, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal momento stesso del pagamento delle somme, avvenuto tra il 2005 e il 2008, e risultava quindi ampiamente scaduto. \u00abNon sussistendo alcun occultamento doloso \u2013 si legge nella motivazione \u2013 la prescrizione deve ritenersi compiuta\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Chiusura senza assoluzione<\/strong><\/p>\n<p>Il punto centrale della sentenza \u00e8 proprio questo: la Corte non entra nel merito delle responsabilit\u00e0, ma chiude il procedimento per una questione di tempi. Una decisione che, sul piano giuridico, \u201csalva\u201d D\u2019Amato dalla condanna contabile, ma che non cancella le valutazioni espresse nel primo grado. Una dinamica gi\u00e0 vista anche sul fronte penale: il processo per truffa aggravata si era infatti concluso, anni fa, con una declaratoria di prescrizione del reato.<\/p>\n<p><strong>Il peso politico della decisione<\/strong><\/p>\n<p>Sul piano politico e istituzionale, la <strong>sentenza d\u2019Appello<\/strong> segna la fine di una lunga vicenda giudiziaria che aveva accompagnato una figura centrale della sanit\u00e0 laziale negli ultimi anni. Ma lascia aperta una riflessione pi\u00f9 ampia: quella su procedimenti che si chiudono non per chiarimento definitivo dei fatti, bens\u00ec per il decorso del tempo. Una conclusione legittima sotto il profilo giuridico, ma che inevitabilmente alimenta il dibattito pubblico sul rapporto tra giustizia contabile, responsabilit\u00e0 amministrativa e tempi della macchina giudiziaria.<\/p>\n<\/div>\n<p role=\"heading\" class=\"text \">Edizione digitale<\/p>\n<div class=\"text\" data-key=\"text\">La condanna c\u2019era stata, nera su bianco, e aveva fatto rumore. Ma ora quella pagina \u00e8 stata formalmente chiusa dal tempo. La Corte dei Conti d\u2019Appello ha infatti dichiarato prescritta l\u2019azione di responsabilit\u00e0 erariale nei confronti di Alessio D\u2019Amato, ex assessore regionale alla Sanit\u00e0 del Lazio, annullando la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a risarcire 275.000 euro alla Regione. La decisione \u00e8 contenuta nella sentenza depositata dopo l\u2019udienza del 29 ottobre 2025, con cui la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale ha accolto gli appelli presentati da D\u2019Amato e dagli altri coimputati, riformando integralmente il verdetto del 1\u00b0 settembre 2022. La chiusura del procedimento non arriva per un\u2019assoluzione nel merito, ma per intervenuta prescrizione, ritenuta maturata ben prima della notifica dell\u2019atto interruttivo da parte della Procura contabile. Le motivazioni sono state pubblicate a fine gennaio. La vicenda e la condanna I fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2005 e il 2008, quando alla Fondazione Italia-Amazzonia Onlus, riconducibile allo stesso D\u2019Amato, furono assegnati contributi regionali per complessivi 275 mila euro. Secondo la ricostruzione accolta in primo grado, quelle risorse \u2013 formalmente destinate a progetti culturali e di ricerca sulle popolazioni amazzoniche \u2013 sarebbero state utilizzate in modo difforme dalle finalit\u00e0 pubbliche, finendo per sostenere attivit\u00e0 politiche e di propaganda elettorale. La Corte dei Conti del Lazio, con la sentenza del 2022, aveva ritenuto sussistente un danno erariale, condannando D\u2019Amato, insieme a Barbara Concutelli ed Egidio Schiavetti, alla restituzione delle somme, ravvisando una gestione delle risorse \u00abin spregio all\u2019interesse pubblico\u00bb. Il nodo della prescrizione In Appello, per\u00f2, il quadro cambia radicalmente. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo preliminare sollevato dalle difese: il termine quinquennale di prescrizione dell\u2019azione contabile era gi\u00e0 decorso al momento della notifica dell\u2019invito a dedurre, avvenuta tra il 1\u00b0 e il 2 febbraio 2021. Secondo i giudici, non sussiste alcun occultamento doloso del danno tale da far slittare in avanti il dies a quo. La documentazione relativa ai finanziamenti, infatti, era nella piena disponibilit\u00e0 della Regione Lazio gi\u00e0 all\u2019epoca delle erogazioni. Di conseguenza, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal momento stesso del pagamento delle somme, avvenuto tra il 2005 e il 2008, e risultava quindi ampiamente scaduto. \u00abNon sussistendo alcun occultamento doloso \u2013 si legge nella motivazione \u2013 la prescrizione deve ritenersi compiuta\u00bb. Chiusura senza assoluzione Il punto centrale della sentenza \u00e8 proprio questo: la Corte non entra nel merito delle responsabilit\u00e0, ma chiude il procedimento per una questione di tempi. Una decisione che, sul piano giuridico, \u201csalva\u201d D\u2019Amato dalla condanna contabile, ma che non cancella le valutazioni espresse nel primo grado. Una dinamica gi\u00e0 vista anche sul fronte penale: il processo per truffa aggravata si era infatti concluso, anni fa, con una declaratoria di prescrizione del reato. Il peso politico della decisione Sul piano politico e istituzionale, la sentenza d\u2019Appello segna la fine di una lunga vicenda giudiziaria che aveva accompagnato una figura centrale della sanit\u00e0 laziale negli ultimi anni. Ma lascia aperta una riflessione pi\u00f9 ampia: quella su procedimenti che si chiudono non per chiarimento definitivo dei fatti, bens\u00ec per il decorso del tempo. 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