{"id":1474863,"date":"2026-01-09T14:08:23","date_gmt":"2026-01-09T11:08:23","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1474863"},"modified":"2026-01-09T14:08:23","modified_gmt":"2026-01-09T11:08:23","slug":"pensioni-quattordicesima-e-maggiorazioni-sociali-cosa-fare-entro-il-28-febbraio-per-evitare-sospensione-e-revoca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1474863","title":{"rendered":"Pensioni, quattordicesima e maggiorazioni sociali: cosa fare (entro il 28 febbraio) per evitare sospensione e revoca"},"content":{"rendered":"<div class=\"body-text\">\n<p>Dalla\u00a0quattrodicesima\u00a0all&#8217;integrazione al minimo,\u00a0dall&#8217;invalidit\u00e0\u00a0all&#8217;assegno sociale: per evitare la sospensione &#8211; se non addirittura la revoca &#8211; di queste e di tutte le altre\u00a0prestazioni collegate al reddito,\u00a0i\u00a0pensionati\u00a0che ne sono titolari\u00a0sono tenuti a\u00a0trasmettere all\u2019Inps\u00a0la propria dichiarazione reddituale.<\/p>\n<h3>Pensioni, obbligo di invio della dichiarazione dei redditi<\/h3>\n<p>E c&#8217;\u00e8 anche un entro il termine perentorio da rispettare: come comunicato dall&#8217;ente previdenziale con il <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/it\/it\/inps-comunica\/atti\/circolari-messaggi-e-normativa\/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3956-del-29-12-2025_15123.html\" target=\"_blank\"><strong>messaggio del 29 dicembre 2025, n. 3956<\/strong><\/a>, \u00e8 il\u00a028 febbraio 2026.\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019adempimento, spiega l&#8217;Inps,\u00a0riguarda i redditi relativi all\u2019anno 2023 e pu\u00f2 essere effettuato anche comodamente da casa, in autonomia oppure con l\u2019aiuto di familiari o persone di fiducia, utilizzando il\u00a0servizio <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/it\/it\/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.la-dichiarazione-della-situazione-reddituale-red--50574.la-dichiarazione-della-situazione-reddituale-red-.html\" target=\"_blank\"><strong>RED Precompilato<\/strong><\/a>, disponibile online nell\u2019area riservata\u00a0<strong>MyINPS<\/strong>.<\/p>\n<p>Attraverso il\u00a0servizi,\u00a0il pensionato pu\u00f2\u00a0verificare i dati reddituali gi\u00e0 comunicati negli anni precedenti, confermarli oppure rettificarli e integrarli, con il supporto di un assistente virtuale che fornisce indicazioni utili durante la compilazione. Questo consente di semplificare l\u2019adempimento e ridurre il rischio di errori o omissioni che potrebbero incidere sulle prestazioni collegate al reddito.<\/p>\n<h4>Cosa si rischia<\/h4>\n<p>In caso di mancata comunicazione della dichiarazioni nei tempi e nelle modalit\u00e0 stabilite, recita la normativa \u00absi procede alla <strong>sospensione<\/strong> delle\u00a0 prestazioni collegate al reddito nel corso dell&#8217;anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora <strong>entro 60 giorni<\/strong> dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla\u00a0<strong>revoca <\/strong>in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al \u00a0recupero di tutte le\u00a0 somme erogate a tale titolo nel corso dell&#8217;anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l&#8217;anno in corso\u00bb.<\/p>\n<h4>Chi deve rispettare l&#8217;obbligo<\/h4>\n<p>L\u2019obbligo di dichiarazione riguarda diverse categorie di beneficiari, in presenza di specifiche condizioni.<\/p>\n<p>Devono presentare la dichiarazione all\u2019Inps, innanzitutto, i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno percepito redditi diversi dalla pensione (propri e, se previsto, dei familiari), qualora la loro situazione reddituale sia cambiata rispetto a quanto dichiarato l\u2019anno precedente.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo riguarda anche i titolari di prestazioni legate al reddito che non comunicano all\u2019Amministrazione finanziaria tutti i redditi rilevanti ai fini delle prestazioni, perch\u00e9 non soggetti a dichiarazione fiscale tramite modello 730 o REDDITI Persone Fisiche. <\/p>\n<p>Rientrano in questa categoria, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente svolto all\u2019estero, gli interessi bancari e postali, quelli derivanti da BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonch\u00e9 i proventi da quote di investimento assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d\u2019imposta o sostitutiva dell\u2019IRPEF.<\/p>\n<p>Sono inoltre tenuti alla dichiarazione coloro che risultano esonerati dall\u2019obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi all\u2019Agenzia delle Entrate, ma possiedono redditi ulteriori rispetto alla pensione. \u00c8 il caso, ad esempio, dei titolari di Assegno al Nucleo Familiare (ANF) che percepiscono un reddito da pensione e un reddito derivante dall\u2019abitazione principale.<\/p>\n<p>L\u2019adempimento riguarda anche i beneficiari di prestazioni collegate al reddito che percepiscono particolari tipologie di redditi rilevanti, dichiarati in modo diverso ai fini fiscali. Tra questi figurano i redditi da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e quelli da lavoro autonomo, anche occasionale.<\/p>\n<p>Il quadro normativo di riferimento \u00e8 definito dalla <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/it\/it\/inps-comunica\/atti\/circolari-messaggi-e-normativa\/dettaglio.circolari-e-messaggi.2015.11.circolare-numero-195-del-30-11-2015_3433.html\" target=\"_blank\"><strong>circolare INPS del 30 novembre 2015<\/strong><\/a>, n. 195, che individua i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale e chiarisce i casi in cui devono essere considerati, oltre ai redditi del titolare della prestazione, anche quelli del coniuge o dei familiari. Ulteriori dettagli, comprese le tipologie di reddito rilevanti per ciascuna prestazione, sono contenuti nell\u2019allegato al messaggio INPS n. 4023 del 5 ottobre 2016.<\/p>\n<h4>Come funziona<\/h4>\n<p>La dichiarazione reddituale rilevante ai fini delle prestazioni collegate al reddito gi\u00e0 in godimento pu\u00f2 essere trasmessa direttamente all\u2019INPS attraverso il servizio online \u201cRED Precompilato\u201d, accessibile con le proprie credenziali personali.<\/p>\n<p>In alternativa, i cittadini possono avvalersi dell\u2019assistenza di:<\/p>\n<ul>\n<li>CAF e altri soggetti abilitati all\u2019assistenza fiscale convenzionati con l\u2019INPS;<\/li>\n<li>strutture territoriali dell\u2019Istituto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il servizio \u201cRED Precompilato\u201d consente, previo consenso dell\u2019interessato, di visualizzare una dichiarazione gi\u00e0 compilata con i dati reddituali in possesso dell\u2019INPS. Il titolare della prestazione pu\u00f2 verificare le informazioni inserite, confermarle oppure modificarle, integrarle o correggerle, prima di procedere all\u2019invio telematico della dichiarazione della situazione reddituale (RED).<\/p>\n<p>A supporto della compilazione, la piattaforma mette a disposizione una finestra di conversazione con un Assistente Virtuale, un chatbot basato su tecnologie di intelligenza artificiale, in grado di fornire chiarimenti sulle modalit\u00e0 di compilazione e sui criteri di inserimento dei dati reddituali. Un aiuto pensato per rendere la procedura pi\u00f9 semplice, guidata e accessibile agli utenti.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"articleBody\" data-key=\"articleBody\">\u00a0 Dalla\u00a0quattrodicesima\u00a0all&#8217;integrazione al minimo,\u00a0dall&#8217;invalidit\u00e0\u00a0all&#8217;assegno sociale: per evitare la sospensione &#8211; se non addirittura la revoca &#8211; di queste e di tutte le altre\u00a0prestazioni collegate al reddito,\u00a0i\u00a0pensionati\u00a0che ne sono titolari\u00a0sono tenuti a\u00a0trasmettere all\u2019Inps\u00a0la propria dichiarazione reddituale. Pensioni, obbligo di invio della dichiarazione dei redditi E c&#8217;\u00e8 anche un entro il termine perentorio da rispettare: come comunicato dall&#8217;ente previdenziale con il messaggio del 29 dicembre 2025, n. 3956, \u00e8 il\u00a028 febbraio 2026.\u00a0 L\u2019adempimento, spiega l&#8217;Inps,\u00a0riguarda i redditi relativi all\u2019anno 2023 e pu\u00f2 essere effettuato anche comodamente da casa, in autonomia oppure con l\u2019aiuto di familiari o persone di fiducia, utilizzando il\u00a0servizio RED Precompilato, disponibile online nell\u2019area riservata\u00a0MyINPS. Attraverso il\u00a0servizi,\u00a0il pensionato pu\u00f2\u00a0verificare i dati reddituali gi\u00e0 comunicati negli anni precedenti, confermarli oppure rettificarli e integrarli, con il supporto di un assistente virtuale che fornisce indicazioni utili durante la compilazione. Questo consente di semplificare l\u2019adempimento e ridurre il rischio di errori o omissioni che potrebbero incidere sulle prestazioni collegate al reddito. \u00a0 Cosa si rischia In caso di mancata comunicazione della dichiarazioni nei tempi e nelle modalit\u00e0 stabilite, recita la normativa \u00absi procede alla sospensione delle\u00a0 prestazioni collegate al reddito nel corso dell&#8217;anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla\u00a0revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al \u00a0recupero di tutte le\u00a0 somme erogate a tale titolo nel corso dell&#8217;anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l&#8217;anno in corso\u00bb. \u00a0 Chi deve rispettare l&#8217;obbligo L\u2019obbligo di dichiarazione riguarda diverse categorie di beneficiari, in presenza di specifiche condizioni. Devono presentare la dichiarazione all\u2019Inps, innanzitutto, i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno percepito redditi diversi dalla pensione (propri e, se previsto, dei familiari), qualora la loro situazione reddituale sia cambiata rispetto a quanto dichiarato l\u2019anno precedente. L\u2019obbligo riguarda anche i titolari di prestazioni legate al reddito che non comunicano all\u2019Amministrazione finanziaria tutti i redditi rilevanti ai fini delle prestazioni, perch\u00e9 non soggetti a dichiarazione fiscale tramite modello 730 o REDDITI Persone Fisiche. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente svolto all\u2019estero, gli interessi bancari e postali, quelli derivanti da BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonch\u00e9 i proventi da quote di investimento assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d\u2019imposta o sostitutiva dell\u2019IRPEF. Sono inoltre tenuti alla dichiarazione coloro che risultano esonerati dall\u2019obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi all\u2019Agenzia delle Entrate, ma possiedono redditi ulteriori rispetto alla pensione. \u00c8 il caso, ad esempio, dei titolari di Assegno al Nucleo Familiare (ANF) che percepiscono un reddito da pensione e un reddito derivante dall\u2019abitazione principale. L\u2019adempimento riguarda anche i beneficiari di prestazioni collegate al reddito che percepiscono particolari tipologie di redditi rilevanti, dichiarati in modo diverso ai fini fiscali. Tra questi figurano i redditi da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e quelli da lavoro autonomo, anche occasionale. Il quadro normativo di riferimento \u00e8 definito dalla circolare INPS del 30 novembre 2015, n. 195, che individua i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale e chiarisce i casi in cui devono essere considerati, oltre ai redditi del titolare della prestazione, anche quelli del coniuge o dei familiari. Ulteriori dettagli, comprese le tipologie di reddito rilevanti per ciascuna prestazione, sono contenuti nell\u2019allegato al messaggio INPS n. 4023 del 5 ottobre 2016. \u00a0 Come funziona La dichiarazione reddituale rilevante ai fini delle prestazioni collegate al reddito gi\u00e0 in godimento pu\u00f2 essere trasmessa direttamente all\u2019INPS attraverso il servizio online \u201cRED Precompilato\u201d, accessibile con le proprie credenziali personali. In alternativa, i cittadini possono avvalersi dell\u2019assistenza di: CAF e altri soggetti abilitati all\u2019assistenza fiscale convenzionati con l\u2019INPS; strutture territoriali dell\u2019Istituto. Il servizio \u201cRED Precompilato\u201d consente, previo consenso dell\u2019interessato, di visualizzare una dichiarazione gi\u00e0 compilata con i dati reddituali in possesso dell\u2019INPS. Il titolare della prestazione pu\u00f2 verificare le informazioni inserite, confermarle oppure modificarle, integrarle o correggerle, prima di procedere all\u2019invio telematico della dichiarazione della situazione reddituale (RED). A supporto della compilazione, la piattaforma mette a disposizione una finestra di conversazione con un Assistente Virtuale, un chatbot basato su tecnologie di intelligenza artificiale, in grado di fornire chiarimenti sulle modalit\u00e0 di compilazione e sui criteri di inserimento dei dati reddituali. 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