{"id":1458709,"date":"2026-01-19T15:53:51","date_gmt":"2026-01-19T12:53:51","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1458709"},"modified":"2026-01-19T15:53:51","modified_gmt":"2026-01-19T12:53:51","slug":"bonus-sicurezza-2026-a-chi-spetta-e-per-quali-lavori-puo-essere-richiesto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1458709","title":{"rendered":"Bonus sicurezza 2026, a chi spetta e per quali lavori pu\u00f2 essere richiesto"},"content":{"rendered":"<div class=\"body-text\">\n<p>Nel 2026 torna un incentivo fiscale pensato per sostenere chi vuole rendere <strong>pi\u00f9 sicura la propria abitazione<\/strong>. Il cosiddetto &#8220;<a href=\"https:\/\/www.ilmessaggero.it\/economia\/news\/bonus_sicurezza_come_funziona_come_richiederlo_sconto_in_fattura-7153981.html\">bonus sicurezza<\/a>&#8221; non \u00e8 un contributo diretto erogato in denaro, ma una detrazione Irpef che consente di recuperare parte delle spese sostenute in dichiarazione dei redditi. <strong>L\u2019agevolazione <\/strong>\u00e8 inserita nell\u2019ambito pi\u00f9 ampio del bonus ristrutturazioni, una misura che da anni accompagna i lavori nelle case.<\/p>\n<p>Per gli immobili da adibire ad abitazione principale la percentuale di detrazione \u00e8 pari al <strong>50% delle spese<\/strong>, mentre per gli altri immobili si applica una percentuale pi\u00f9 bassa, pari al <strong>36%<\/strong>. L\u2019importo massimo su cui calcolare la detrazione \u00e8 di <strong>96.000 euro <\/strong>per unit\u00e0 immobiliare e la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di uguale importo, che si sottraggono dall\u2019imposta lorda dovuta al fisco nell\u2019arco di dieci anni.<\/p>\n<p> \u00a0 <\/p>\n<h3>Chi pu\u00f2 beneficiare del bonus sicurezza<\/h3>\n<p>Non tutti possono usufruire automaticamente dell\u2019agevolazione: \u00e8 necessario sostenere effettivamente la spesa e avere un titolo valido sull\u2019immobile interessato dai lavori. In concreto, possono beneficiarne <strong>i proprietari e i nudi proprietari<\/strong>, cos\u00ec come coloro che detengono un diritto reale di godimento sull\u2019abitazione, come usufrutto, uso o superficie.<\/p>\n<p>Anche gli inquilini e gli assegnatari in comodato possono accedere alla detrazione, purch\u00e9 abbiano il consenso del proprietario e <strong>sostengano le spese di tasca propria<\/strong>. Possono ottenere il bonus anche i soci di cooperative di abitazione, familiari conviventi o conviventi di fatto che sostengono le spese documentate e intestate a loro nome, nonch\u00e9 gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano tra i <strong>beni strumentali<\/strong> o merce dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p> \u00a0 <\/p>\n<h3>Pagamenti e adempimenti necessari<\/h3>\n<p>Per poter godere della detrazione fiscale \u00e8 fondamentale rispettare alcune regole formali. Il pagamento dei lavori deve avvenire esclusivamente con strumenti tracciabili, nello specifico tramite bonifico parlante, sia bancario sia postale, in cui siano indicati la <strong>causale normativa<\/strong> con riferimento all\u2019articolo 16-bis del Dpr 917\/1986, il codice fiscale del beneficiario e la partita Iva o codice fiscale dell\u2019impresa che esegue l\u2019intervento. Non sono ammessi pagamenti in contanti, assegni, bonifici ordinari o tramite carte di credito per <strong>questo tipo di agevolazione<\/strong>, e qualsiasi documento mancante o non correttamente compilato pu\u00f2 compromettere la possibilit\u00e0 di usufruire della detrazione.<\/p>\n<p> \u00a0 <\/p>\n<h3>Quali lavori e interventi rientrano nel bonus<\/h3>\n<p>Il beneficio riguarda una serie di interventi finalizzati a incrementare la sicurezza degli immobili, ma con criteri precisi. Sono agevolabili, ad esempio, l\u2019installazione di una<strong> porta blindata all\u2019ingresso<\/strong>, il montaggio di grate di sicurezza alle finestre o ai balconi, la realizzazione di recinzioni murarie o cancellate, la sostituzione di serrature o spioncini, l\u2019installazione di vetri antisfondamento o di sistemi di videosorveglianza <strong>fissati stabilmente e collegati a un impianto<\/strong>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che non rientra nell\u2019agevolazione fiscale sono invece le spese per servizi non direttamente integrati nell\u2019immobile, come contratti con istituti di vigilanza, l\u2019<strong>acquisto di telecamere o sistemi antifurto<\/strong> portatili non installati stabilmente, o dispositivi di sicurezza che non comportano modifiche strutturali all\u2019abitazione. Anche le porte interne rinforzate, se non svolgono una funzione di sicurezza verso l\u2019esterno, non sono considerate ammissibili.<\/p>\n<p> \u00a0 <\/p>\n<h3>Documentazione da conservare e accorgimenti<\/h3>\n<p>Accedere al bonus sicurezza richiede di raccogliere e conservare tutta una serie di documenti che attestino l\u2019effettiva esecuzione dei lavori e la regolarit\u00e0 dei pagamenti. Tra questi rientrano le fatture dettagliate emesse dall\u2019impresa esecutrice, copie dei <strong>bonifici parlanti <\/strong>e, se necessari, documenti tecnici come la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia degli interventi e la data di inizio dei lavori. Per alcune situazioni particolari, come quando la spesa \u00e8 sostenuta da un convivente non proprietario, pu\u00f2 essere richiesta <strong>documentazione aggiuntiva<\/strong>, ad esempio una prova di convivenza.<\/p>\n<p>Non \u00e8 richiesta, a differenza di altri bonus edilizi, una comunicazione preventiva all\u2019Enea per gli interventi di sicurezza se questi non comportano anche un risparmio energetico certificabile. Tutta la documentazione deve essere conservata per <strong>almeno dieci anni<\/strong>, corrispondenti al periodo in cui si ripartisce la detrazione.<\/p>\n<\/div>\n<p> Source URL: http:\/\/corriereadriatico.it\/economia\/news\/bonus_sicurezza_2026_chi_spetta_lavori_richiesta_last_news_oggi-9307227.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel 2026 torna un incentivo fiscale pensato per sostenere chi vuole rendere pi\u00f9 sicura la propria abitazione. 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