{"id":1256123,"date":"2025-12-15T15:53:37","date_gmt":"2025-12-15T12:53:37","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1256123"},"modified":"2025-12-15T15:53:37","modified_gmt":"2025-12-15T12:53:37","slug":"imu-il-16-dicembre-scade-lultima-rata-chi-e-esente-dal-pagamento-e-gli-sconti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1256123","title":{"rendered":"Imu, il 16 dicembre scade l&#8217;ultima rata: chi \u00e8 esente dal pagamento e gli sconti"},"content":{"rendered":"<div class=\"body-text\">\n<p>Domani, <strong>16 dicembre<\/strong>, scade il termine per il versamento della seconda rata dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.ilmessaggero.it\/t\/imu\">Imu<\/a>, l\u2019Imposta municipale unica dovuta sul possesso di immobili. Si tratta del saldo annuale, cio\u00e8 della quota che completa quanto eventualmente gi\u00e0 pagato a giugno in sede di acconto. Il pagamento serve a conguagliare <strong>l\u2019imposta complessiva dovuta per l\u2019intero anno<\/strong>, calcolata applicando le aliquote effettivamente deliberate dai singoli Comuni per il 2025.<\/p>\n<p>Chi ha scelto di suddividere l\u2019imposta in due rate deve quindi regolare ora la differenza tra l\u2019importo complessivo e quanto gi\u00e0 versato. Restano invece esclusi da questa scadenza i <strong>contribuenti <\/strong>che hanno pagato l\u2019Imu in un\u2019unica soluzione a giugno e coloro che non sono tenuti al pagamento per effetto di specifiche esenzioni.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h3>Chi \u00e8 obbligato al versamento e chi non paga<\/h3>\n<p>L\u2019Imu \u00e8 dovuta principalmente dai proprietari di immobili diversi dall\u2019abitazione principale. Rientrano in questa categoria le seconde case, <strong>gli immobili a uso commerciale o produttivo<\/strong>, le aree edificabili e, in generale, tutti i fabbricati che non sono utilizzati come dimora abituale del proprietario. L\u2019imposta si applica anche alle abitazioni principali considerate di lusso, identificate dalle <strong>categorie catastali A\/1, A\/8 e A\/9<\/strong>, che non beneficiano dell\u2019esenzione prevista per la prima casa ordinaria.<\/p>\n<p>Non devono invece versare l\u2019Imu i proprietari dell\u2019abitazione principale non di lusso e delle relative pertinenze, come garage o cantine, entro i <strong>limiti previsti dalla legge<\/strong>. Anche i terreni agricoli possono essere esclusi dal tributo in presenza di determinati requisiti legati alla loro ubicazione o alla qualifica del proprietario.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h3>Le esenzioni previste dalla normativa<\/h3>\n<p>La normativa sull\u2019Imu prevede una serie di esenzioni totali che liberano completamente il contribuente dal pagamento dell\u2019imposta. La pi\u00f9 rilevante riguarda l\u2019abitazione principale in cui il proprietario risiede abitualmente, purch\u00e9 non rientri nelle categorie di pregio. Sono inoltre esenti <strong>alcuni fabbricati rurali<\/strong> a uso strumentale, gli immobili di propriet\u00e0 di enti pubblici destinati a specifiche funzioni istituzionali, i fabbricati utilizzati per attivit\u00e0 sociali, culturali o di culto e altre tipologie individuate dalla legge.<\/p>\n<p>In alcuni casi l\u2019esenzione \u00e8 automatica, mentre in altri \u00e8 necessario presentare una dichiarazione o <strong>comunicare al Comune la propria situazione<\/strong> per poter beneficiare dell\u2019agevolazione. <\/p>\n<p>Verificare la corretta classificazione catastale e l\u2019uso dell\u2019immobile \u00e8 quindi fondamentale per evitare pagamenti non dovuti.<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<h3>Riduzioni e agevolazioni sull\u2019importo da versare<\/h3>\n<p>Accanto alle esenzioni complete, il sistema dell\u2019Imu prevede diverse riduzioni che consentono di diminuire l\u2019importo da pagare. Una delle pi\u00f9 conosciute riguarda gli <strong>immobili concessi in comodato d\u2019uso gratuito<\/strong> a figli o genitori: se il contratto \u00e8 registrato e sono rispettate precise condizioni, l\u2019imposta \u00e8 ridotta del <strong>50%<\/strong>. Un\u2019ulteriore agevolazione \u00e8 prevista per gli immobili locati con contratti a canone concordato, per i quali l\u2019Imu pu\u00f2 essere ridotta fino al <strong>25%<\/strong>.<\/p>\n<p>Sconti sono riconosciuti anche per immobili dichiarati inagibili o inabitabili e per quelli di interesse storico o artistico. Queste riduzioni non sempre comportano l\u2019azzeramento dell\u2019imposta, ma permettono comunque un <strong>alleggerimento significativo del carico fiscale<\/strong>, nel rispetto delle regole stabilite a livello nazionale e comunale.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<h3>Calcolo, controlli e ultimi adempimenti<\/h3>\n<p>Per rispettare la scadenza del 16 dicembre \u00e8 necessario verificare con attenzione il corretto calcolo dell\u2019imposta. L\u2019Imu si determina partendo dalla <strong>rendita catastale dell\u2019immobile<\/strong>, rivalutata secondo i coefficienti di legge, sulla quale si applicano le aliquote comunali e le eventuali agevolazioni spettanti. Dal totale cos\u00ec ottenuto va sottratto quanto gi\u00e0 versato a titolo di acconto, per individuare l\u2019importo da pagare a saldo. Il versamento avviene tramite modello F24, utilizzando i codici tributo corretti.<\/p>\n<p>Un errore nel calcolo o un pagamento tardivo <strong>pu\u00f2 comportare sanzioni e interessi<\/strong>, motivo per cui molti contribuenti scelgono di affidarsi a professionisti o agli strumenti di assistenza messi a disposizione dai Comuni per adempiere correttamente all\u2019obbligo fiscale entro i termini previsti.<\/p>\n<\/div>\n<p> Source URL: http:\/\/corriereadriatico.it\/economia\/news\/imu_16_dicembre_scadenza_ultima_rata_esente_sconti_nodo_tasse_last_news-9246864.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Domani, 16 dicembre, scade il termine per il versamento della seconda rata dell\u2019Imu, l\u2019Imposta municipale unica dovuta sul possesso di immobili. Si tratta del saldo annuale, cio\u00e8 della quota che completa quanto eventualmente gi\u00e0 pagato a giugno in sede di acconto. 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