{"id":1047307,"date":"2025-12-01T07:47:05","date_gmt":"2025-12-01T04:47:05","guid":{"rendered":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1047307"},"modified":"2025-12-01T07:47:05","modified_gmt":"2025-12-01T04:47:05","slug":"giurisprudenza-in-campo-consenso-sempre-mutabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/analyse.optim.biz\/?p=1047307","title":{"rendered":"Giurisprudenza in campo, consenso sempre mutabile"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo_articolo testo testoResize\">\n<p>Si sta facendo un gran parlare della possibile modifica, in discussione alla Camera dei deputati, dell\u2019art. 609-bis del codice penale, recante la disciplina del reato di violenza sessuale.<\/p>\n<p>In molti trovano che la norma soggetta alla discussione ed all\u2019esame parlamentare sarebbe particolarmente sarebbe particolarmente invasiva e porrebbe a rischio la stessa possibilit\u00e0 d\u2019avere rapporti liberi e spensierati, restando poi sempre soggetto il partner intraprendente, normalmente l\u2019uomo, al rischio d\u2019essere successivamente ricattato ed accusato di violenza, anche quando questa sia stata al momento del tutto assente.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 vero, questo rischio c\u2019\u00e8, come sempre quando la legge vuole o ha bisogno di regolare troppo, anche quanto avviene nell\u2019intimit\u00e0 dei rapporti. La verit\u00e0, per\u00f2, \u00e8 che non \u00e8 la legge oggi in discussione ad avere scelto questa forma effettivamente notevole d\u2019invasivit\u00e0; essa, in realt\u00e0, non fa che prendere atto di acquisizioni ormai raggiunte dalla giurisprudenza, come fra un momento dir\u00f2.<\/p>\n<p>E se la giurisprudenza \u00e8 arrivata a tanto, bisogna pur considerare che, con tutti i limiti della vicenda e la presenza d\u2019un certo tasso di grottesco, qualche concreta ragione dev\u2019esserci pur stata, dato che i giudici pronunciano su casi concreti e sono indotti ad estendere le fattispecie anche oltre quel che sarebbe consigliabile, perch\u00e9 sospinti dalla pressione di fatti talora inconculcabile e non altrimenti ovviabile.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 da tempo la Corte di Cassazione ha stabilito che \u201cintegra la violenza sessuale il fatto di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, inizialmente prestato, venga meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalit\u00e0 di consumazione del rapporto, poich\u00e9 il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve perdurare nel corso dell&#8217;intero rapporto\u201d.<\/p>\n<p>Questo significa, sempre secondo il dictum della Suprema Corte che la permanenza del consenso deve essere verificata nel corso dell\u2019intero rapporto e che, se esso viene meno, e l\u2019atto vien lasciato continuare secondo il suo passionale decorso, lo sprovveduto che seconda incurante le sue brame, non pu\u00f2 nemmeno sperare nell\u2019applicazione di circostanze attenuanti.<\/p>\n<p>Inoltre, e questo \u00e8 ovvio, \u00e8 sufficiente che il dissenso sia manifestato all\u2019inizio dell\u2019avvio della condotta criminosa, restando irrilevante che esso non sia manifestato nel prosieguo o anche che esso possa apparire, per cos\u00ec dire, sopraggiunto. E nemmeno \u00e8 necessario che il dissenso sia esplicitamente manifestato, essendo sufficiente che un consenso non via sia stato, quanto meno tacito ed in ogni caso il consenso deve esser stato validamente prestato.<\/p>\n<p>Orbene, a fronte di queste gi\u00e0 acquisite conclusioni della giurisprudenza, tutto quello che, come dicono i giuristi, recita il primo comma dell\u2019art. 609-bis del codice penale in corso d\u2019esame parlamentare, \u00e8 in ci\u00f2: \u201cchiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un&#8217;altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest&#8217;ultima \u00e8 punito con la reclusione da sei a dodici anni\u201d.<\/p>\n<p>Sostanzialmente, nel sintagma \u2018senza il consenso libero e attuale\u2019, la novella nient\u2019altro fa che dare forma normativa agli approdi gi\u00e0 da tempo raggiunti dai massimi giudici: e dunque assume e fa propria la posizione pi\u00f9 rigorosa di tutela del partner nolente del rapporto sessuale.<\/p>\n<p>Ed allora perch\u00e9 tanto strepito? Perch\u00e9 tanta polemica e tanto gridare allo scandalo, all\u2019inammissibile? Perch\u00e9 tanto ironizzare? Beh, la ragione \u00e8 semplice da comprendere. Quel che \u00e8 affermato dalla giurisprudenza resta pressoch\u00e9 confinato nelle stanze dei giudici e viene espresso attraverso forma lessicali, spesso linguisticamente astruse, la cui eco non giunge alla massa delle persone, anche se non mancano i riporti nei media e qualche vivace confronto di pi\u00f9 o meno breve durata.<\/p>\n<p>Quanto si dibatte in Parlamento \u2013 se il tema tocca il sentire comune \u2013 si ha invece risonanza differente, anche perch\u00e9 esplicitamente s\u2019involge la scelta politica ed i suoi attori: quelli che, su temi del genere, devono poi rispondere all\u2019elettorato e dunque con esso avranno da fare i conti quando vi si ripresenteranno.<\/p>\n<p>E dunque, il tutto si surriscalda ed intorbida. Lasciar fare alla giurisprudenza \u00e8 dunque una soluzione relativamente agevole, perch\u00e9 fa passare per tecniche, soluzioni che invece sono ad elevato contenuto politico, sgravando quindi chi dovrebbe assumere il compito regolatore della responsabilit\u00e0 della scelta, responsabilizzante sul piano della rappresentanza degli interessi.<\/p>\n<p>Ma poi il problema, prima o poi, si presenta all\u2019aula parlamentare, gravato di tutto un portato d\u2019esperienza giuridica maturatasi e stratificatasi e diviene cos\u00ec difficile una valutazione politica che possa a trecentosessanta gradi affrontare l\u2019onere molto complesso di dettare una disciplina articolata, diversificata, capace di considerare il molteplice che \u00e8 chiamata a regolare.<\/p>\n<p>\u00c8 difficile negare che quando il diritto entra a disciplinare quanto normalmente accade nella riservatezza dell\u2019alcova, i problemi che si presentano sono ardui.<\/p>\n<p>Come \u00e8 difficile negare che la brutalit\u00e0 maschile che si registra sempre pi\u00f9 diffusamente richieda discipline rigorose e dissuasive. Il vero tema in reati come questi, poi, \u00e8 nella prova. Fornire la dimostrazione del consenso o del dissenso o, peggio, della revoca del consenso nel corso dell\u2019atto, quando per di pi\u00f9 si discute anche di consensi o dissensi che possono essere anche silenti, e trovare qualcuno che questa ipotetica prova possa valutare in modi attendibili e tali da escludere al di l\u00e0 d\u2019ogni ragionevole dubbio l\u2019innocenza dell\u2019imputato, beh \u00e8 onere che potrebbe essere arduo anche per chi potesse far ricorso a divine facolt\u00e0.<\/p>\n<p>Sicch\u00e9, la norma dovrebbe almeno accompagnarsi a presunzioni legali semplici, che aggravino la dimostrazione della responsabilit\u00e0 in presenza di determinate relazioni tra i partner. Come altri ritrovati tecnici pure dovrebbero stabilirsi, per evitare i facili abusi. Ma il tutto \u00e8 oggi d\u2019estrema difficolt\u00e0, vuoi per il ritardo nell\u2019intervento legislativo, vuoi \u2013 e soprattutto \u2013 per un conformismo imperante nel pensiero, che talora impedisce anche solo d\u2019affacciare i problemi al pubblico confronto.<\/p>\n<p>\u00a9RIPRODUZIONE RISERVATA<\/p>\n<\/div>\n<p> Source URL: https:\/\/www.ilroma.net\/news\/opinioni\/855869\/giurisprudenza-in-campo-consenso-sempre-mutabile.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si sta facendo un gran parlare della possibile modifica, in discussione alla Camera dei deputati, dell\u2019art. 609-bis del codice penale, recante la disciplina del reato di violenza sessuale. 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